Va considerato il contratto di locazione per valutare la residenza
L’Agenzia delle Entrate applicava la presunzione di residenza in Italia, poiché il contribuente si era trasferito a Montecarlo
Nel caso in cui il contribuente trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata, allo scopo di vincere la presunzione di residenza fiscale in Italia di cui all’art. 2 comma 2-bis del TUIR, adduca elementi di prova (contratti di locazione, ricevute di pagamento del canone, utenze elettriche, etc.), il giudice tributario è tenuto a considerarli e, nella motivazione della sua pronuncia, deve motivare per quale ragione ritenga tali elementi non idonei a dimostrare l’effettiva residenza estera.
Lo ribadisce la Cassazione, nell’ordinanza n. 19410, depositata ieri, 20 luglio 2018.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate contestava ad un tennista professionista la residenza fiscale all’estero, facendo applicazione dell’art. 2 comma 2-bis del TUIR.
Egli, infatti,
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