Anche per la pensione degli autonomi vale la «neutralizzazione»
Per la Consulta vanno esclusi i periodi di contribuzione che riducono l’importo già maturato con il requisito contributivo minimo
Con la sentenza n. 173 depositata ieri, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 5, comma 1 della L. 233/90 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e l’art. 1, comma 18 della L. 335/95, nella parte in cui, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, non prevedono, in caso di prosecuzione della contribuzione da parte del lavoratore autonomo che ha già conseguito l’anzianità contributiva minima, che la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo i periodi di contribuzione successivi ove comportino un assegno pensionistico meno favorevole.
La questione scaturisce dalla determinazione del trattamento pensionistico di ...
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