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Limitata la non punibilità per autoriciclaggio

Per la Cassazione occorre un uso personale diretto dei beni privo di operazioni tese ad ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 24 agosto 2018

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La Cassazione, nella sentenza n. 30399/2018, ha stabilito che la clausola di non punibilità prevista in tema di autoriciclaggio nell’art. 648-ter.1 comma 4 c.p. va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai sensi dell’art. 648-ter.1 comma 4 c.p., “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili [per autoriciclaggio] le condotte ...

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