Limitata la non punibilità per autoriciclaggio
Per la Cassazione occorre un uso personale diretto dei beni privo di operazioni tese ad ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa
La Cassazione, nella sentenza n. 30399/2018, ha stabilito che la clausola di non punibilità prevista in tema di autoriciclaggio nell’art. 648-ter.1 comma 4 c.p. va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Ai sensi dell’art. 648-ter.1 comma 4 c.p., “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili [per autoriciclaggio] le condotte ...
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