Omesse ritenute anche col piano attestato di risanamento
Per la Cassazione il piano, data la sua collocazione in ambito privatistico, non autorizza l’imprenditore all’inadempimento
Il piano attestato di risanamento non esonera l’imprenditore dal rispetto tempestivo delle obbligazioni contributive, anche sorte successivamente all’accordo, e quindi dalla punibilità per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (art. 2 della L. n. 638/1983).
Il principio – espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 39396 depositata ieri – deriva dalla natura, ampiamente illustrata nella pronuncia in esame, del piano ex art. 67 comma 3 lett. d) L. fall.; strumento che è riservato all’imprenditore per risanare l’impresa e riportarla in equilibrio economico e finanziario, mediante la realizzazione di una serie di operazioni strategiche, garantendo la continuità aziendale, senza che ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41