Relazione dei sindaci da valutare nell’azione dei creditori sociali
L’idoneità ad integrare l’oggettiva percepibilità circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio è oggetto di apprezzamento di fatto
La Cassazione, nella sentenza n. 21662, depositata ieri, torna a soffermarsi sui termini di prescrizione dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. Il caso di specie, in verità, atteneva alla disciplina ante riforma, ma i rilievi formulati valgono anche in relazione alla vigente disciplina.
Ai sensi della citata disposizione, gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Tali previsioni normative trovano applicazione anche nei confronti dei sindaci ove le violazioni degli amministratori siano anche conseguenza del loro omesso
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