Il bonus investimenti pubblicitari è un contributo tassabile
In assenza di un’espressa disposizione, l’agevolazione dovrebbe essere fiscalmente rilevante
L’art. 57-bis del DL 50/2017 e il DPCM 16 maggio 2018 n. 90 non dispongono nulla in merito alla trattamento fiscale del credito d’imposta per investimenti incrementali pubblicitari. In assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari dovrebbe quindi configurarsi come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
Al fine di individuare la natura dell’incentivo in esame e il relativo trattamento fiscale occorre analizzare i profili contabili di tale agevolazione.
Le spese di pubblicità costituiscono generalmente costi di periodo e devono, quindi, essere iscritti a Conto economico nell’esercizio di sostenimento. In particolare, i costi di pubblicità sono classificati nella voce “B.7 - Costi per
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