Incentivo all’occupazione dei giovani «portabile»
La portabilità sussiste anche nei casi di cessione del contratto e trasferimento d’azienda
Oltre all’istituzione dello sgravio contributivo per gli anni 2019-2020 inserito in sede di conversione del DL 87/2018 in L. 96/2018, continua a sopravvivere in misura strutturale quello statuito dall’art. 1, commi 100 e ss. della L. 205/2017.
Ai datori di lavoro privati che non abbiano effettuato nei sei mesi precedenti all’assunzione incentivata licenziamenti collettivi (L. 223/1991) o individuali per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva interessata, e che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (esclusi i lavoratori domestici, apprendisti e dirigenti), è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL,
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