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LAVORO & PREVIDENZA

Lo staff leasing non lede i principi eurounitari sulla somministrazione

La missione a tempo indeterminato si pone al di fuori del parametro applicativo della disciplina eurounitaria sul lavoro interinale

/ Federico ANDREOZZI

Lunedì, 13 ottobre 2025

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La direttiva Ce 2008/104, sul lavoro interinale, non è applicabile alla somministrazione a tempo indeterminato con missione a tempo indeterminato presso l’utilizzatrice.
È questa la conclusione cui è giunto il Tribunale di Bari, con la pronuncia n. 3213/2025, in materia di compatibilità tra diritto eurounitario e la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori, il c.d. staff leasing.

Non è la prima volta che una fattispecie simile giunge all’attenzione delle Corti di merito; basti ricordare la recente ordinanza n. 389/2024, con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha sottoposto alla Corte di Giustizia Ue una questione pregiudiziale in materia: se, cioè, l’art. 5 § 5 della direttiva Ce 2008/104 debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione dell’art. 34 del DLgs. 81/2015, dal momento in cui lo staff leasing non prevede limiti alla missione del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo nonché non richiede il requisito della temporaneità dell’esigenza produttiva propria dell’impresa utilizzatrice, quale condizione di validità del ricorso a tale forma di contratto.

La pronuncia del giudice barese giunge però a diverse conclusioni rispetto a quella poc’anzi illustrata. Nel caso di specie, un lavoratore veniva impiegato in regime di somministrazione per un periodo di circa 6 anni presso il medesimo utilizzatore, con missioni prima a tempo determinato e successivamente trasformate a tempo indeterminato; il dipendente adiva quindi il Tribunale di Bari, lamentando un utilizzo abusivo dell’istituto, chiedendo così l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.

Investito della controversia, il Tribunale di Bari rigetta il ricorso del lavoratore, riepilogando in prima battuta la normativa, interna ed eurounitaria, in tema di staff leasing: da un lato, vi è il DLgs. 81/2015, che ha riscritto la disciplina in materia di somministrazione a tempo indeterminato, dall’altro, la direttiva Ce 2008/104, sul lavoro interinale. In particolare, viene evidenziata la “preoccupazione principale” del legislatore europeo: il rischio di precarizzazione del lavoro che può seguire ad un utilizzo improprio dello strumento della somministrazione.

Per scongiurare detto rischio, l’art. 5 § 5 della direttiva menzionata impone agli stati membri di adottare tutte le misure necessarie per prevenire missioni successive, con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva stessa. In proposito, viene in rilievo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, che ha chiarito come debba ritenersi in contrasto con la direttiva Ce 2008/104 la disciplina nazionale che non adotti alcuna misura e consenta la libera e illimitata successione di missioni di un lavoratore in favore del medesimo utilizzatore, realizzando un abusivo rapporto giuridico sostanzialmente a tempo indeterminato tra le parti (Corte di Giustizia Ue 17 marzo 2022 resa nella causa C-232/20). Laddove, quindi, la pluralità di missioni del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa utilizzatrice abbia una durata superiore a quella che possa ragionevolmente qualificarsi temporanea – valutazione da condursi caso per caso –, si potrebbe configurare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro.

In questo quadro si inserisce la fattispecie dello staff leasing e, quindi, della valutazione circa la compatibilità dell’istituto con la disciplina eurounitaria, tenendo però quale punto fermo la considerazione per cui non è la permanenza della missione, in sé considerata, ad essere vietata, bensì quella che si cela dietro meccanismi di elusione della direttiva. Ed è proprio in forza di ciò che il Tribunale di Bari chiarisce come, stante il carattere indeterminato che contraddistingue lo staff leasing, lo stesso debba ritenersi escluso dal perimetro applicativo della direttiva: quest’ultima riguarderebbe esclusivamente le missioni a tempo determinato nell’ambito dei rapporti di somministrazione, siano essi a tempo indeterminato o a termine. Se, invece, la missione è a tempo indeterminato, non rileva la finalità di conseguimento di un lavoro stabile presso l’utilizzatore, in quanto un lavoro stabile già sussiste e rimane in essere, difettando così le esigenze di tutela del lavoratore di cui si è fatto carico il diritto eurounitario.

In conclusione, dal principio di temporaneità di cui alla direttiva Ce 2008/104 si desumerebbe esclusivamente la cornice di applicazione del diritto europeo, e non anche la inammissibilità della somministrazione a tempo indeterminato con missioni anch’esse a tempo indeterminato.

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