Senza conseguenze l’errore «reddituale» del sostituto d’imposta
Dichiarare il provento tra i redditi d’impresa piuttosto che di lavoro autonomo può essere irrilevante
Nel caso in cui un contribuente riceva un avviso di accertamento in quanto, a causa di un errore di compilazione commesso dal sostituto di imposta, le somme da questi corrisposte a titolo di provvigioni sono state riportate nel modello 770 erroneamente indicando la causale D (corrispondente ad utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali) anziché quella corretta R (relativa a provvigioni), non possono esserci, nella sua sfera giuridica, conseguenze pregiudizievoli.
Con la sentenza C.T. Prov. Frosinone 20 luglio 2018 n. 512/2/18 i giudici hanno infatti affermato che “a prescindere dall’errore di compilazione in cui sarebbe incorso il sostituto di imposta, tale errore si pone come meramente formale e non determina alcuna minore imposizione o sottrazione
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