Una proposta per ovviare ai problemi dell’e-fattura in acquisti occasionali
Gentile Redazione,
torno sull’argomento della fatturazione elettronica visto che non si intravede una soluzione concreta all’orizzonte per i casi di acquisto occasionale come quello dei carburanti.
Nel vecchio mondo cartaceo era previsto il rilascio contestuale della fattura nel rapporto cliente-fornitore. Sicché nel caso di una relazione commerciale occasionale (ad esempio l’acquisto in itinere del carburante) al momento del pagamento si poteva chiudere l’intera relazione con il rilascio immediato della fattura (o del timbro sulla scheda).
Ora, con il meccanismo dell’intermediazione obbligata col sistema SdI la fatturazione immediata non è più possibile, sicché il cliente è costretto a fidarsi del fatto che il fornitore gli emetta la fattura regolarmente, senza errori anagrafici, dopo aver ricevuto il pagamento. Situazione che espone il cliente al rischio di non vedersi documentato un acquisto regolarmente eseguito per il solo fatto che il fornitore non si è organizzato. Questione particolarmente grave quando la natura dell’acquisto è tale per cui il cliente si trova in situazione di necessità incolpevole (in riserva) e il costo per inseguire il suo fornitore e ottenere il corretto adempimento è spropositato rispetto al danno subito.
A quanto mi consta, non ho ancora incontrato un distributore automatico di carburante che sia attrezzato per consentire all’acquirente di identificarsi e ottenere quantomeno una conferma informale che la fattura elettronica gli sarà inviata. Non ho ancora incontrato un distributore di carburanti attrezzato per leggere il “QR CODE” di cui mi sono diligentemente dotato, e questo espone al rischio di rendere impossibile, o “eccessivamente difficile” (per usare le parole della Corte di Giustizia Ue) l’esercizio della detrazione dell’imposta.
Visto che l’idea della fatturazione elettronica è subita dalla comunità attiva di questo Paese, credo che l’obbligo minimo che dovrebbe addossarsi lo Stato, attraverso il suo apparato amministrativo (Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia municipale, Agenzia delle Entrate), è di verificare in tempo reale, il 1° gennaio 2019, che i distributori di carburante si siano attrezzati per la fatturazione elettronica per qualsiasi cliente, in qualsiasi orario in cui è possibile ricevere l’erogazione del carburante, e di sottoporre alla chiusura dell’attività quelli non in regola.
Alternativamente, e sarebbe ovviamente la cosa migliore, si potrebbe adattare la norma alla situazione di fatto, come peraltro si è fatto con la scheda carburante (che non è una fattura, ma vi è assimilata).
E lo si potrebbe fare in modo molto semplice, senza modificare nulla degli apparati amministrativi dei distributori di carburante e dei loro clienti, aggiungendo all’art. 21 comma 1 del DPR 633/1973 il seguente testo:
“Nel caso degli acquisti documentati ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lettera d) l’obbligo di fatturazione si considera altresì assolto associando la documentazione del pagamento allo scontrino riportante i dati dell’erogazione effettuata, anche attraverso un documento riepilogativo periodico recante l’indicazione della targa del veicolo”.
In pratica, si tratta di conservare la scheda carburante, con la differenza che non fa più fede il timbro e la firma del gestore, ma la documentazione bancaria rafforzata con lo scontrino dell’erogato.
Ditemi voi cosa mancherebbe dal punto di vista del controllo rispetto alla fatturazione elettronica... e sarebbe “a costo zero”.
Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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