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LAVORO & PREVIDENZA

Tempo fino al 30 aprile per richiedere l’indennità di discontinuità

L’INPS ha illustrato le modalità di presentazione da parte dei lavoratori dello spettacolo: il servizio è disponibile sul portale dal 19 gennaio

/ Luca MAMONE

Giovedì, 22 gennaio 2026

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Tra le diverse misure in materia di ammortizzatori sociali introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), si segnalano anche specifici interventi che riguardano l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS), regolata dal DLgs. 175/2023 e finalizzata al sostegno economico dei citati lavoratori, indennizzando i periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Lo strumento è stato introdotto tenendo conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

Ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 175/2023, l’importo giornaliero dell’indennità viene calcolato nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera dell’anno precedente la presentazione della domanda. Tale importo non può comunque superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.
Inoltre, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive (cfr. circ. INPS n. 2/2024).

Con specifico riferimento alle novità in vigore dal 1° gennaio 2026, l’art. 1 comma 840 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) è intervenuto sulla disciplina dell’IDIS modificando l’art. 2 comma 1 lett. c) e d) del DLgs. 175/2023.

Nel dettaglio, con riferimento al requisito reddituale richiesto per l’accesso alla prestazione di IDIS, la disposizione della legge di bilancio 2026 prevede che il richiedente debba essere in possesso di un reddito, ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro (anziché 30.000 euro, come da disposizione previgente) nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.

Inoltre, quanto al requisito delle 51 giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, la nuova disposizione prevede che, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il medesimo requisito sia soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al predetto Fondo pensione nell’anno precedente o almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

Nel merito è intervenuto l’INPS con il recente messaggio n. 154/2026, comunicando che dal 19 gennaio scorso è disponibile il servizio per la presentazione della domanda di IDIS per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025.
L’Istituto previdenziale ha reso che tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è disponibile sul portale web istituzionale (www.inps.it).

In via preliminare si ricorda che per potere accedere al servizio l’utente deve autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
Operativamente, occorre seguire il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” e selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” e “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

Infine, l’INPS ricorda che, come già indicato nella circ. n. 101/2025, l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

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