Perimetro del divieto di azioni esecutive nell’assicurazione sulla vita dubbio
L’interpretazione di «somme dovute dall’assicuratore» non è univoca
Tra le ragioni che rendono il contratto di assicurazione sulla vita uno strumento appetibile per i contraenti c’è l’art. 1923 c.c., che prevede l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle “somme dovute dall’assicuratore” al contraente o al beneficiario.
La formulazione della norma può portare a chiedersi quale sia la portata dell’intangibilità e, in particolare, se l’esclusione delle azioni esecutiva e cautelare riguardi le somme versate (premi) che si trovano presso l’assicuratore o anche le medesime somme una volta che siano state riscosse dal beneficiario (che ha esercitato il diritto di riscatto o a cui il capitale è stato liquidato per il verificarsi del sinistro).
Sul punto si è generato un dibattito dottrinale, mentre sono poche ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41