Accertamento valido senza allegazione di atti non integranti la motivazione
Se il principio non è contestualizzato, rischia di svuotare il contenuto della motivazione
La Cassazione, con la sentenza n. 24417 depositata ieri, torna a occuparsi della motivazione degli atti di accertamento affermando il seguente principio di diritto “in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (art. 7 della L. n. 212 del 2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, comma 3, della L. n. 241 del 1990. Ne consegue che all’avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell’avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale,
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