Società controllante non sempre Rappresentante del Gruppo IVA
Se non può aderire al Gruppo si guarda al soggetto con volume d’affari o ammontare di ricavi più elevato
I soggetti passivi che, in presenza dei requisiti, intendono avvalersi della facoltà di costituire un Gruppo IVA, ottenendo la possibilità di agire come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta, adempiono gli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione per il tramite di uno dei partecipanti, che, sulla base di specifici criteri definiti dalla legge, assume il ruolo di Rappresentante di gruppo.
Il Rappresentante di gruppo è individuato ope legis nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo IVA il controllo di diritto di cui all’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., ossia nel soggetto dal quale promana il c.d. “vincolo finanziario” necessario ai fini della costituzione del Gruppo.
Tale vincolo si considera sussistente se:
- tra i soggetti interessati ...
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