Per i riders cambia anche la tutela INAIL
La recente qualificazione del rapporto di lavoro in sede giudiziale incide anche sulla copertura assicurativa contro gli infortuni
La sentenza n. 1853/2018 del Tribunale di Milano riguarda un ricorso presentato da un rider contro una società di consegna a domicilio di cibo.
In verità la controversia non è inedita, perché il ricorso riguarda nuovamente un lavoratore che rivendica il rapporto di lavoro subordinato e non nuovo è anche l’esito, dal momento che la richiesta è stata respinta (cfr. Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778).
Il caso merita tuttavia attenzione perché, secondo la ricostruzione del ricorrente, è un infortunio sul lavoro occorso al rider quando operava sostanzialmente privo di contratto di lavoro (era terminata una collaborazione coordinata e continuativa e al lavoratore era stato proposto un contratto di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. peraltro mai sottoscritto) ad avere originato il “licenziamento”
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