Per l’amministratore/socio che si riprende i finanziamenti bancarotta per distrazione
La Cassazione, nella sentenza n. 50495/2018, ha precisato che, qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società, la condotta di quest’ultimo, volta alla restituzione, in periodo di dissesto, di finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione (art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42) e non quello meno grave di bancarotta preferenziale (art. 216 comma 3 del RD 267/42).
Ciò in quanto, in simile contesto, la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (cfr. anche Cass. nn. 34505/2014 e 25292/2012).
Si tenga presente, peraltro, che, secondo altra ricostruzione, nel caso in questione è da configurare la bancarotta preferenziale. Ciò in quanto è da reputarsi irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, la specifica qualità di amministratore della società; qualità da considerare, se del caso, in sede di commisurazione della sanzione.
Di conseguenza, in mancanza di specifica previsione normativa, nel caso di specie non può essere la qualità di amministratore a trasformare la bancarotta preferenziale in bancarotta patrimoniale (cfr. Cass. nn. 42568/2018 e 5186/2014).
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