Nuova norma antielusiva per la liquidazione del registro dal 1° gennaio 2018
Il Ministero dell’Economia accoglie la tesi della non retroattività, ma pone come discrimine l’attività di accertamento degli uffici
La nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86, dettata dall’art. 1 comma 87 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, atteso che per essa non è stata prevista una diversa decorrenza: la nuova norma trova quindi applicazione con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data di registrazione degli atti.
Questi principi sono stati enunciati nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-00644 in Commissione Finanze alla Camera.
Il tema esaminato era quello della decorrenza delle modifiche all’art. 20 del DPR 131/86. Va ricordato, infatti, che la legge di bilancio 2018 ha modificato l’art. 20 citato ...
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