Il cognome dell’accomandante nella ragione sociale non basta per la responsabilità
Determinante, comunque, il mero dato formale e non fatti o condotte tenute dall’accomandante
Ai fini dell’estensione della responsabilità illimitata del socio accomandante di una sas che consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, ai sensi dell’art. 2314 comma 2 c.c., rileva il solo contenuto oggettivo della ragione sociale stessa, dal quale risulti che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società. È questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione, nell’ordinanza n. 30882, depositata ieri.
Il caso di specie vedeva la curatela del fallimento della “Tizio [solo cognome] ingrosso di Caia [nome e cognome] & C. sas” e della stessa accomandataria Caia richiedere al competente Tribunale l’estensione del fallimento ...
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