Riporto delle perdite fiscali nelle fusioni più agevole
Secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile disapplicare i limiti dell’art. 172 del TUIR se i patrimoni «reali» delle società eccedono le perdite da trasferire
Le risposte a interpello n. 93 e 94 di ieri, 5 dicembre 2018, evidenziano un cambio di rotta significativo dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle fusioni: l’Agenzia chiarisce, in particolare, che le perdite possono essere trasferite all’incorporante anche se non sono rispettati i requisiti dell’art. 172 comma 7 del TUIR (legati alla “vitalità” della società che le ha prodotte e al suo patrimonio netto contabile), purché venga in altro modo dimostrata l’operatività e la capacità produttiva della società e il valore reale degli asset trasferiti con la fusione sia superiore alle perdite stesse.
Le due risposte a interpello hanno ad oggetto, rispettivamente, il riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze
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