Illegittime le pene accessorie della bancarotta fraudolenta di durata fissa decennale
Per la Consulta, i dieci anni devono valere come limite massimo disancorato dalla pena principale
È costituzionalmente illegittimo l’art. 216 ultimo comma del RD 267/1942 nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa “per la durata di dieci anni” l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. La norma dev’essere letta nel senso che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a dieci anni”. A stabilirlo è la sentenza n. 222 della Corte Costituzionale, depositata ieri.
La questione è stata recentemente (ri)sollevata dall’ordinanza ...
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