Cumulo giuridico per le plurime condotte di bancarotta nel medesimo fallimento
La Cassazione, nella sentenza n. 55395/2018, è ritornata sul tema dei reati fallimentari.
La Suprema Corte ha ribadito, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219 comma 2 n. 1 del RD 267/1942; disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p.
Tale disciplina speciale si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 del RD 267/1942 (cfr. Cass. SS.UU. n. 21039/2011).
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