Il versamento dell’IVA dell’emittente non salva dalla dichiarazione fraudolenta
La Cassazione, nella sentenza n. 55352/2018, ha precisato che, quand’anche risulti provato che la società emittente di fatture relative a operazioni inesistenti abbia corrisposto l’IVA relativa, essa avrebbe semplicemente adempiuto a un obbligo di legge discendente dal c.d. principio di cartolarità, previsto dall’art. 21 comma 7 del DPR 633/1972, senza legittimare la società utilizzatrice delle stesse a portare l’IVA in detrazione nella propria dichiarazione, così evadendo il proprio obbligo di corrispondere la dovuta imposta a debito.
Per conseguire lo scopo di fare avere credito (tramite lo sconto delle fatture) alla società emittente di fatture false, non è affatto necessario che queste siano inserite nella dichiarazione fiscale dalla società che figura come destinataria delle relative prestazioni: questa condotta è evidentemente finalizzata all’evasione fiscale.
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