Attenuante anche solo con il pagamento dei debiti tributari di rilievo penale
La diversa formulazione della norma oggi in vigore non ne ha modificato il contenuto
Le “circostanze del reato” sono disciplinate nell’art. 13-bis del DLgs. 74/2000, a mente del quale “fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”.
A mente della norma riportata, le circostanze attenuanti consistono nella riduzione della pena e nella non applicazione delle pene accessorie e sono applicate
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