Reintegra del licenziato per inidoneità fisica se si viola l’obbligo di repechage
Deve trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4 della L. n. 300/1970
Con la sentenza n. 32158 depositata ieri, la Cassazione torna a pronunciarsi sul regime sanzionatorio applicabile, ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, in caso di violazione dell’obbligo di repechage nell’ambito di un licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore.
Si ricorda come il datore di lavoro che licenzi un dipendente per sopravvenuta idoneità fisica debba dimostrare di aver assolto al c.d. obbligo di repechage, ossia provare l’impossibilità di reimpiegarlo in altre mansioni equivalenti – anche eventualmente inferiori (dato il prevalente interesse al mantenimento del posto di lavoro) – e compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa.
Inoltre, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, il comma 7 dell’art. 18 della L. ...
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