Ultimi giorni per l’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR
Entro il 17 dicembre i datori di lavoro dovranno effettuare il versamento tramite modello F24
Per quanto disposto dall’art. 11, commi 3 e 4 del DLgs. 47/2000, sin dall’anno 2001, sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR deve essere applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che, a decorrere dal 2015, per effetto delle modifiche apportate al decreto istitutivo dall’art. 1, comma 623 della L. 190/2014, è cresciuta dall’11% al 17%.
Il calcolo deve essere effettuato sulla rivalutazione del fondo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione della quota maturata nell’anno, sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e uno variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi
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