Riviste le regole del contratto a termine per le Fondazioni lirico-sinfoniche
In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue del 25 ottobre scorso (causa C-331/17), le parti ANFOLS e SLC, FISTEL, UILCOM e FIALS, con l’Accordo quadro 6 dicembre 2018 relativo al ricorso dei contratti a tempo determinato nel settore delle Fondazioni lirico – sinfoniche, hanno individuato alcune soluzioni provvisorie di sola urgenza al fine di “impedire il blocco della produzione artistica con inevitabili gravi ripercussioni sui livelli occupazionali, sulla gestione economica e sui piani di risanamento in corso”.
Si ricorda che il lavoro dello spettacolo costituisce un’eccezione alla disciplina generale del contratto a termine (DLgs. 81/2015) e che tale eccezione non sia stata oggetto di intervento da parte del c.d. decreto “dignità” (DL 87/2018), continuando ad essere esente dall’applicazione delle disposizioni in materia riguardanti la durata massima, le proroghe e i rinnovi.
In tema di legislazione applicabile ai dipendenti del settore in esame, la Corte di Giustizia Ue (in proposito si veda “Tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche da modificare” del 5 novembre 2018) ha tuttavia affermato la necessità di applicare che anche alle Fondazioni in questione, pur nel rispetto delle peculiarità del settore, la clausola n. 5 dell’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato del 19 marzo 1999, che appronta una serie di misure preventive finalizzate a tutelare il lavoratore e, al contempo, assecondare le esigenze di flessibilità aziendale.
In assenza di un intervento legislativo in materia – si legge nell’Accordo in esame – “tenuto conto che per esigenze artistiche e di programmazione sono necessarie professionalità artistiche o tecniche non presenti o numericamente carenti in organico, anche in attuazione del diritto di precedenza, il periodo di 12 mesi di cui all’art. 19, comma 1 primo periodo del DLg. 81/2015, decorre dal 25 ottobre 2018 e tale previsione si applica anche ai casi di rinnovo o proroga avviati nel medesimo periodo”.
Entro il mese di giugno 2019 è prevista la verifica circa l’andamento dell’Accordo quadro, fermo restando che si tratta di disposizioni provvisorie, la cui applicazione è legata ad eventuali interventi legislativi in materia.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41