Indebito l’utilizzo della carta di credito anche senza averne il materiale possesso
La Cassazione, nella sentenza n. 55438/2018, ha stabilito che l’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all’art. 493-ter c.p. e non il reato di truffa (art. 640 c.p.), che resta assorbito in quanto l’adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito.
Per consumare il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.) non è indispensabile il materiale possesso della carta di credito o di pagamento, essendo sufficiente il possesso dei codici della stessa carta utilizzati a fini di profitto personale o anche a vantaggio di terzi; viceversa, la frode informatica ex art. 640-ter c.p. sanziona la condotta di colui il quale, “alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”; richiede, quindi, quale elemento differenziale e specifico, l’accesso al sistema e non anche il semplice utilizzo di dati personali comunque illecitamente acquisiti.
Pertanto, la condotta di chi effettui operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare, anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero e i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso, integra il delitto indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.
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