L’indennizzo si deduce quando il relativo debito è rilevato in bilancio
In forza del principio di derivazione rafforzata, assume rilievo il trattamento contabile
Con la risposta interpello n. 108, pubblicata ieri, 13 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale di un indennizzo per la risoluzione di un contratto, alla luce del principio di derivazione rafforzata.
La fattispecie analizzata risulta molto complessa.
La società istante (soggetto OIC che redige il bilancio in forma abbreviata) aveva stipulato, nel 2007, un contratto di leasing in costruendo, finalizzato alla realizzazione di un fabbricato destinato a centro commerciale.
Il contratto prevedeva, tra le ipotesi di risoluzione di diritto, anche la confisca, all’eventuale verificarsi della quale l’istante avrebbe dovuto risarcire la società concedente mediante il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei canoni
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