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Opzioni e revoche in ambito IVA da esercitare nel quadro VO

Per l’anno 2025, la compilazione avviene nella dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2026

/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Sabato, 11 aprile 2026

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La presentazione della dichiarazione annuale IVA rappresenta lo strumento per comunicare le opzioni e le revoche in materia di IVA e imposte dirette, a seguito del comportamento adottato dal soggetto passivo nel corso dell’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Con riguardo al 2025, il termine di presentazione del modello IVA è il 30 aprile 2026.

Sul piano normativo, devono essere considerati gli artt. 1 e 2 del DPR 442/97, per effetto dei quali, in linea generale:
- sia l’opzione che la revoca “di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”;
- la validità dell’opzione e della relativa revoca sono subordinate unicamente alla loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.
La comunicazione delle predette opzioni e revoche deve avvenire esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale. Nei soli casi in cui il soggetto passivo non sia tenuto a presentare la dichiarazione IVA, è possibile “allegare” il quadro VO al modello REDDITI, entro il relativo termine di trasmissione.

In merito alla nozione di comportamento concludente, si è espressa l’Amministrazione finanziaria affermando che deve intendersi quello consistente nell’effettuazione di adempimenti “che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base”, ferma la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime medesimo (C.M. n. 209/98, § 1).

Tra le opzioni di maggiore rilevanza, in ambito IVA, c’è l’adozione del regime di liquidazione trimestrale del tributo. Ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99, possono accedervi, con riguardo all’anno 2025, i soggetti passivi che nell’anno solare precedente (2024), hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
- 500.000 euro, se esercenti arti, professioni o se titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro, se titolari di imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Per questa opzione, è stato chiarito che il comportamento concludente si evince dall’effettuazione, nell’anno di riferimento (2025), delle liquidazioni e dei versamenti (maggiorati dell’1% a titolo di interessi) con cadenza trimestrale anziché mensile (C.M. n. 209/98). La comunicazione dell’opzione esercitata dal 2025 avviene, quindi, nella dichiarazione IVA relativa a tale anno, barrando la casella 1 del rigo VO2.
L’opzione descritta vincola il soggetto passivo per il solo anno in cui è esercitata con l’adozione del comportamento concludente, ed è valida fino a revoca, purché continuino a sussistere i relativi presupposti.

Di particolare interesse è anche l’opzione per la dispensa dagli adempimenti IVA, esercitata a norma dell’art. 36-bis del DPR 633/72, la quale consente – per un particolare gruppo di operazioni esenti IVA – l’esonero dall’emissione dalla fattura (salvo che sia richiesta dal cliente) e dalla registrazione, nonché l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale.

L’opzione è vincolante per almeno un triennio, dopo di che può essere revocata. È, però, consentita la revoca, prima del compimento del triennio, qualora siano intervenute modifiche normative o eventi che incidano sulla scelta originaria effettuata (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 344/2002 e C.M. n. 36/89).

Va precisato che anche l’opzione in parola, esercitata mediante comportamento concludente nel corso dell’anno (essenzialmente astenendosi dalla tenuta dei registri IVA), impone di essere manifestata nella dichiarazione relativa a tale anno, barrando la casella 1 del rigo VO5. Pertanto, di fatto, chi effettua solo operazioni esenti, per il primo anno di adozione del regime di dispensa, dovrà comunque presentare il quadro VO (allegandolo al modello REDDITI) ai fini dell’esercizio dell’opzione.

La compilazione ha rilevanza solo formale

La comunicazione dell’opzione o della revoca, come detto, richiede la compilazione del quadro VO. La mancata comunicazione non preclude l’adozione del regime adottato, poiché detto adempimento possiede carattere esclusivamente formale e non rileva ai fini sostanziali della scelta operata (C.M. n. 209/98, § 1).

L’opzione rimane valida anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, come stabilito dall’art. 2 comma 3 del DPR 442/97, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni e, in particolare, quella conseguente alla dichiarazione inesatta ex art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97, in misura compresa tra 250 a 2.000 euro (C.M. n. 209/98, § 3).

Per converso, l’opzione non risulta valida per il solo fatto che il soggetto passivo ha barrato la casella del quadro VO. Come confermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 7011/2003 e Cass. n. 6886/2001) e dalla prassi (ris. Agenzia delle Entrate n. 106/2001 e R.M. n. 561514/91), anche in questo caso assume rilievo il comportamento assunto in concreto dal soggetto passivo.

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