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Legittimo il calcolo a «blocchi» per le rivalutazioni pensionistiche 2023 e 2024

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 aprile 2026

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Con la sentenza n. 52/2026, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento, riguardanti la modalità di calcolo “a blocchi” per la rivalutazione delle pensioni nelle annualità 2023 e 2024, prevista dall’art. 1 comma 309 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), nonché dall’art. 1 comma 135 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Sul punto, i giudici trentini avevano evidenziato come l’adozione del modello “a blocchi” per le annualità 2023 e 2024, in deroga alla regola generale definita nell’art. 1 comma 478 della L. 160/2019, comportasse un effetto di “allineamento” tra classi di pensione originariamente distinte, appiattendone i relativi importi, come rivalutati, e consentendo, in limitati casi, che l’importo di una pensione, originariamente inferiore, superasse quello di altra pensione collocata in una fascia reddituale più alta (c.d. “effetto sorpasso”).

Nell’occasione, il Tribunale di Trento aveva ravvisato una lesione dei principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza delle pensioni, delineati dagli artt. 36 e 38 Cost., nonché del principio di non contraddizione ex art. 3 Cost. rispetto alla contemporanea vigenza dei sistemi di calcolo retributivo e contributivo delle pensioni, che consentono di distinguere, nel loro importo, i vari trattamenti pensionistici in base alla qualità e quantità del lavoro prestato durante la vita attiva.
Tuttavia, per la Consulta la questione di incostituzionalità è da ritenersi infondata in quanto la conseguenza di tali disposizioni è del tutto marginale e residuale, poiché i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di “allineamento” e di “appiattimento”, si assestano su valori esigui. Viene inoltre osservato come gli effetti di “sorpasso” siano stati neutralizzati attraverso apposite clausole di salvaguardia.

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