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Tasso di interesse ridotto anche per le rateizzazioni di debiti INAIL

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 aprile 2026

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Con la circolare n. 13 di ieri, 16 aprile 2026, l’INAIL è intervenuto sulle novità apportate dall’art. 14 comma 1 del DL 38/2026, c.d. “DL fiscale”, che ha ridotto il tasso di interesse in caso di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi.

In particolare, la norma in commento prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – vale a dire il 28 marzo 2026 – sia determinata in due punti la maggiorazione di cui all’art. 13, primo comma, del DL 29 luglio 1981 n. 402, conv., con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981 n. 537. Tale maggiorazione, soggetta più volte a modifiche, era pari a 6 punti (Si veda “Più leggero il tasso di interesse per differimento e dilazione di contributi INPS” del 2 aprile 2026).

La novità impatta anche con riferimento alle rateizzazioni di debiti per premi e accessori di legge concessi dall’INAIL.
In merito, l’Istituto assicuratore ha precisato che:
- per le istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026, l’interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti;
- per le istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026, l’interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.

Il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è sempre quello vigente alla data di presentazione dell’istanza, come precisato da ultimo con la circolare INAIL n. 34 del 10 giugno 2025.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati.

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