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Registri IVA elettronici irregolari se non stampati su richiesta dei verificatori

/ REDAZIONE

Sabato, 15 dicembre 2018

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Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32455 del 14 dicembre 2018, la registrazione delle fatture attive e passive deve considerarsi omessa nell’ipotesi in cui il soggetto passivo IVA, a fronte della richiesta dei verificatori, non abbia provveduto a stampare le relative registrazioni, dichiarando, peraltro, di non aver annotato i documenti richiesti.

Infatti, ai sensi dell’art. 7 comma 4-quater del DL 357/94, i registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, gestiti mediante sistemi elettronici, si considerano regolarmente tenuti soltanto a condizione che, in sede di verifica, gli stessi risultino aggiornati e il soggetto passivo provveda, su richiesta dei verificatori, alla stampa dei medesimi.

La violazione in argomento non può neppure considerarsi di natura meramente formale. L’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie può considerarsi tale, e dunque non sanzionabile ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97 (nonché ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L. 212/2000), soltanto se la violazione non arreca pregiudizio alle azioni di controllo e, al contempo, non incide sulla determinazione della base imponibile IVA e sul versamento del tributo.
Secondo la Corte, invece, la mancata stampa del registro delle fatture, nella fattispecie, ha “certamente” arrecato pregiudizio all’attività di controllo dei verificatori.

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