Per l’incompatibilità dell’attività di formazione nell’ambito di un PPP rileva l’attività di impresa
L’attività di formazione con la stipula, da parte del commercialista, di un vero e proprio accordo di partenariato pubblico privato è incompatibile con l’esercizio della professione se la prestazione, da parte dell’iscritto all’ODCEC, avviene attraverso l’esercizio di attività di impresa (tramite la quale il professionista gestisce, organizza ed eroga la formazione).
Se invece il commercialista stipula un accordo contrattuale che prevede l’effettuazione di docenze in corsi di formazione all’interno di un contratto di paternariato pubblico privato (stipulato tra società privata ed ente pubblico), la natura della prestazione erogata dall’iscritto all’ODCEC è senz’altro professionale e non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità.
Il chiarimento è stato reso dal CNDCEC con il P.O. n. 315/2017 pubblicato ieri rispondendo a un quesito posto dall’ODCEC di Nocera Inferiore.
Il CNDCEC ha ricordato che l’art. 4 comma 1, lett. c) del DLgs. 139/2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.
La norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio (in nome proprio o altrui), vale a dire nel caso in cui l’iscritto eserciti l’attività d’impresa per un proprio interesse economico.
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