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Pubblicate le tariffe ACI per il 2019

/ REDAZIONE

Venerdì, 21 dicembre 2018

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Sul Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 295 di ieri, sono state pubblicate le tabelle nazionali relative al periodo d’imposta 2019 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

L’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo a fini sia aziendali, sia personali. Il veicolo può quindi essere usato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze.

Si ricorda che, in base all’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è formato da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con il termine “valori” si fa riferimento alla quantificazione dei beni e dei servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, ossia ai cosiddetti fringe benefit o compensi in natura.
Il comma 4 dell’art. 51 stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente.

Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre, vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate, devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.
Le tabelle pubblicate ieri, quindi, sono valide per il 2019 e sono suddivise in:
- autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, gpl-metano e altre fonti di produzione (es. ibridi-elettrici);
- autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, gpl-metano e ibridi-elettrici);
- motoveicoli.

Per quanto riguarda l’impresa, si ricorda che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti la lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR dispone che i relativi costi siano deducibili “nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.

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