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Le relazioni personali e affettive non sono decisive per la residenza fiscale

/ REDAZIONE

Venerdì, 21 dicembre 2018

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Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 32992, depositata il 20 dicembre 2018, ai fini della valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche non necessariamente si deve dare un peso preminente alle relazioni personali e affettive; al contrario, il centro degli interessi vitali va individuato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, che può quindi coincidere con il luogo dove viene esercitata l’attività imprenditoriale.

Il caso esaminato riguarda una persona fisica con residenza anagrafica italiana, con in Italia moglie e figlia, un immobile e attività mobiliari per un milione di euro; la stessa persona svolgeva, però, un’attività d’impresa in Romania con il figlio.
In virtù della valutazione complessiva delle relazioni personali ed economiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto esistere in Romania il centro degli interessi vitali della persona e, conseguentemente, la residenza fiscale della stessa a norma della Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati.

La sentenza riprende il medesimo orientamento della sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, mentre altre pronunce della Suprema Corte ritengono invece comunque prevalente l’elemento personale e familiare rispetto a quello economico.  

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