La sede dell’attività prevale sulle relazioni affettive per la residenza fiscale
Lo afferma la Corte di Cassazione, escludendo la residenza in Italia di un soggetto trasferito in Svizzera
La presunzione di residenza fiscale in Italia del soggetto trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata può esser vinta dimostrando di avere, all’estero, la sede principale della propria attività, mentre le relazioni affettive e familiari non hanno importanza prioritaria nella prova della residenza fiscale. Questo è il principio desumibile dalla sentenza n. 6501 della Corte di Cassazione, depositata ieri, 31 marzo 2015.
La pronuncia in commento rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che pretendeva di rinvenire la residenza fiscale italiana, ai fini IRPEF, in capo ad un cittadino elvetico che aveva la cittadinanza italiana e si era iscritto all’AIRE già nel 1978 (essendosi trasferito in Svizzera), in virtù dei legami affettivi intrattenuti con l’Italia.
In particolare, ...
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