Detrazione anche con i dati catastali errati nella comunicazione all’ENEA
Le comunicazioni per riqualificazione energetica sono ugualmente valide purché sia corretto l’indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento
L’Agenzia delle Entrate affronta, con la risposta a interpello n. 163 di ieri, il tema della corretta compilazione della comunicazione a suo tempo inviata all’ENEA per fruire delle detrazioni in tema di risparmio energetico.
Infatti, in base all’art. 4 comma 1-bis del decreto del MEF 19 febbraio 2007, al fine di poter godere della detrazione di imposta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, entro 90 giorni dalla fine dei lavori i contribuenti o i loro tecnici devono trasmettere telematicamente all’ENEA i dati riepilogativi dell’intervento realizzato.
Tale comunicazione, per gli interventi di miglioramento dell’isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestre comprensive
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