Libero rinnovo per i patti parasociali a tempo determinato
È nulla la clausola che preveda l’obbligo di comunicare la disdetta entro un anno prima della scadenza
Con la sentenza 8 ottobre 2018 n. 1568, la Corte d’Appello di Brescia è intervenuta sul tema dei patti parasociali, affermando che è nulla la clausola di un patto a tempo determinato – nella fattispecie, della durata di cinque anni – con cui venga previsto il tacito e automatico rinnovo dell’accordo laddove la disdetta non sia comunicata dal socio entro un anno prima della scadenza, giacché una simile clausola costituisce un’elusione della norma imperativa di cui all’art. 2341-bis comma 1 c.c., secondo cui i patti parasociali non possono avere durata superiore ai cinque anni e sono rinnovabili alla scadenza.
Nel caso dei patti a tempo determinato, infatti, la norma va interpretata nel senso che i soci, fino alla data della scadenza, devono avere la possibilità di decidere ...
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