Omesse ritenute non punibili solo se si prova l’assoluta impossibilità di pagare
La Cassazione torna a escludere che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante
La crisi di liquidità può escludere la rilevanza penale dell’omesso versamento delle imposte solo quando integri una causa di forza maggiore alla quale “non si può resistere” (vis cui resisti non potest), nel senso che non esistono alternative al “non pagamento”.
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione – nella sentenza n. 2565 depositata ieri – per tornare sulla definizione di “forza maggiore” in un caso in cui al datore di lavoro veniva contestata l’omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983.
Tale norma prevede oggi la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per un
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