IVA al 10% sui prodotti per il consumo animale in base alla destinazione
Non si applica l’aliquota agevolata ma quella ordinaria del 22% se i prodotti per la preparazione di mangimi sono ceduti a un intermediario
La Corte di Cassazione, con le recenti sentenze nn. 32955/2018 e 32956/2018, ha risolto, a favore del Fisco, una questione sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA in ordine alla cessione di prodotti per la preparazione di mangimi e per il consumo animale, importati da una società esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti chimici a uso industriale, farmaceutico e veterinario.
La società aveva impugnato, distintamente e separatamente, l’avviso di rettifica e l’atto di contestazione ed irrogazioni di sanzioni, con i quali l’Agenzia delle Dogane aveva preteso, in relazione all’importazione di cartoni di vitamina B12 per il triennio 2005/2007, l’applicazione dell’IVA ordinaria, in luogo di quella agevolata del 10%. Secondo l’Agenzia,
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