Non è possibile raddoppiare l’IVA sulle operazioni inesistenti
Secondo l’Avvocato generale Ue è sproporzionata una misura di questo tipo se l’imposta a valle è stata assolta
L’Avvocato generale della Corte di Giustizia, chiamato a pronunciarsi sulla normativa italiana in tema di operazioni inesistenti, ha depositato nella giornata di ieri le proprie conclusioni relative alla causa C-712/17, affermando che è sproporzionato imporre la debenza dell’IVA sulle operazioni fittizie “a valle” e contemporaneamente precludere il diritto alla detrazione dell’imposta.
Fermo restando che è possibile sanzionare l’emissione di una fattura errata, se l’IVA su tale fattura è stata assolta correttamente dal soggetto passivo ed è stata negata la detrazione, non vi sarebbe più alcun rischio di perdita di gettito per l’Erario. Dovrebbe essere allora ammessa la rettifica dell’imposta indicata in fattura, effettuando una variazione
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