Retribuzioni a carico dell’INAIL per il reinserimento dei disabili
La legge di bilancio prevede che l’Istituto rimborsi al datore di lavoro la retribuzione nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto
Il disegno complessivo dell’Istituto assicuratore a oggi è ispirato a una vocazione più ampia rispetto a quella delle sue funzioni originarie: l’INAIL dovrebbe essere protagonista nei campi della prevenzione, dell’assicurazione, della riabilitazione e del reinserimento lavorativo.
Con riferimento a quest’ultimo ambito, va ricordato che nel nostro ordinamento, alla luce in primis dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE in materia di “soluzioni ragionevoli per i disabili”, come recepiti, in ottemperanza ai rilievi della Corte di Giustizia, dal DL 76/2013 (conv. L. 99/2013), è previsto un diritto soggettivo dei disabili ai cosiddetti accomodamenti ragionevoli; tale diritto però è azionabile in concreto essenzialmente in sede di contestazione del licenziamento
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