Induttivo puro valido anche con segnalazioni anonime
Con la sentenza n. 1348 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di accertamento eseguito nei confronti di un contribuente che ha omesso di presentare la dichiarazione, è legittimo l’accertamento induttivo, pur se fondato esclusivamente su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e anche se tali presunzioni, o meglio la loro fonte di innesco, si basa su uno scritto anonimo.
Secondo i giudici, l’accertamento induttivo supportato da prove supersemplici è legittimo, in quanto il contribuente avrebbe potuto fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa medesima.
Nel caso deciso, l’Ufficio aveva basato l’accertamento induttivo su accertamenti bancari eseguiti successivamente al ricevimento di uno scritto anonimo, in quanto aveva riscontrato elevati versamenti a favore della contribuente effettuati con continuità, in parte in contanti in parte con assegni. Verificato che non risultavano presentate dichiarazioni di imposte, procedeva ad accertamento con metodo induttivo.
I giudici di secondo grado avevano ritenuto illegittima l’attività di accertamento per non aver l’Ufficio adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, in quanto non aveva verificato la provenienza degli assegni. Con la sentenza in analisi, viceversa, i giudici di Cassazione ritengono legittimo il metodo seguito e assolto l’onere probatorio, in quanto il contribuente avrebbe ben potuto superare gli effetti della presunzione utilizzata, dimostrando i fatti che avevano impedito la produzione di reddito.
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