Integratori alimentari con aliquota IVA al 10%
Con la risposta n. 8 pubblicata ieri, 18 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in riferimento all’aliquota IVA applicabile ad alcuni prodotti qualificabili come integratori alimentari.
Si tratta di prodotti composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood e, nello specifico:
- di un integratore alimentare in capsule con estratti vegetali, da assumere unitamente all’acqua;
- di preparati in polvere da unire all’olio vegetale e al latte parzialmente scremato allo scopo di ottenere un preparato sostitutivo dei pasti.
Secondo quanto chiarito con precedenti interventi di prassi, gli integratori alimentari rientrano nella voce 21.06 della Tariffa Doganale (ex voce 21.07 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987), ossia tra le “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”. Ai fini IVA, dunque, essi sono soggetti ad aliquota del 10%. Infatti, il n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta per le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi gli sciroppi), richiamando la voce doganale ex 21.07.
L’aliquota del 10% trova applicazione anche per i prodotti esaminati nella risposta n. 8/2018, posto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha confermato per questi ultimi la riconducibilità alla citata voce doganale 21.06.
Si ricorda, a margine, che un chiarimento analogo era stato fornito con la risposta n. 1 del 4 settembre 2018.
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