Omesso versamento IVA per il rappresentante legale di snc
La Cassazione, nella sentenza n. 2834 depositata ieri, ha stabilito che deve ritenersi corretta la decisione di merito che condanna il rappresentante legale di una snc per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) a fronte della comunicazione solo a se stesso, e non a tutti i soci, della pendenza del debito tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, proprio perché, ai sensi dell’art. 2291 c.c., all’interno di una snc tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, il creditore, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1292 e ss. c.c., può chiedere l’adempimento per la totalità, indifferentemente, a ciascuno dei condebitori solidali, così che l’adempimento di uno libera anche gli altri.
Ne deriva che è da considerare del tutto ragionevole la condotta dell’ente creditore che rivolga la richiesta di adempimento del debito tributario al socio che risultava avere presentato la dichiarazione.
Né la circostanza che, eventualmente, anche altri soggetti avrebbero potuto essere chiamati a rispondere penalmente per lo stesso fatto fa venire meno la responsabilità penale dell’imputato.
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