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Diffamazione aggravata se si usano blog e social network

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 gennaio 2019

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STAMPA

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p. sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa.
L’art. 595 comma 3 c.p. prevede, infatti, la più grave la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro, se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

Così la Cassazione, nella sentenza n. 2929 depositata ieri, ha precisato che la condotta denigratoria realizzata attraverso i social network è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. Non può, invece, equipararsi alla medesima fattispecie commessa “col mezzo della stampa”, non essendo i “social” né i “blog” destinati a un’attività di informazione professionale diretta al pubblico.

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