Per l’esame di Stato sono validi i tirocini professionali non ancora scaduti
Con nota 29 gennaio 2019 n. 2854 il MIUR ha chiarito che, ai fini della presentazione della domanda di ammissione all’esame di Stato, possono essere considerati validi tutti i tirocini professionali non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda. Lo ha reso noto il CNDCEC con l’Informativa n. 11/2019.
Il chiarimento riguarda l’interpretazione dell’art. 6 comma 12 del DPR 137/2012, che disciplina il tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate, stabilendo che il certificato di compiuto tirocinio professionale – rilasciato dal consiglio dell’ordine o dal collegio presso cui è stato svolto il tirocinio medesimo – “perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato quando previsto”.
Il MIUR, per motivi di opportunità, ha ritenuto di interpretare la norma appena riportata nel senso più favorevole agli aspiranti candidati all’esame di Stato.
Più precisamente, per il Ministero, posto che il certificato di compiuto tirocinio deve essere presentato dal candidato alla data entro cui questi deve provvedere a inoltrare la domanda di ammissione all’esame di Stato, si possono considerare validi, ai fini dell’ammissione, tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda. In altre parole, alla data in cui venga presentata la domanda di ammissione all’esame di Stato non devono essere trascorsi, in base al certificato di compiuto tirocinio, i cinque anni di cui all’art. 6 comma 12 del DPR 137/2012.
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