Ordine gerarchico rigido dei metodi secondari di valutazione per la Dogana
Le banche dati possono essere usate per rideterminare il valore dichiarato se si è già fatto ricorso ai metodi di valutazione immediatamente precedenti
La Corte di Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 2214, ha affermato che l’Amministrazione doganale può rideterminare il valore dichiarato all’atto dell’importazione sulla base del valore di transazione di merci similari, assunto attraverso la consultazione delle proprie banche dati interne, soltanto se dimostra di avere prima provato ad applicare i precedenti metodi secondari di valutazione.
La vicenda trae origine da una rettifica del prezzo pagato all’esportatore terzo, ritenuto dall’Agenzia delle Dogane eccessivamente inferiore rispetto al valore statistico medio per l’importazione di beni comparabili.
Spesso, infatti, nelle indagini volte a verificare l’attendibilità del prezzo di vendita dichiarato in Dogana, gli uffici utilizzano database ...
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