CIGS in solidarietà ex novo per l’azienda subentrante nell’appalto
Per il Ministero del Lavoro il conteggio dei limiti di durata massima dei trattamenti straordinari deve essere riferito al nuovo soggetto
Con l’interpello n. 1/2019 pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro è intervenuto con riferimento alla durata del contratto di solidarietà qualora subentri un nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto, chiarendo che il periodo massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) previsto dall’art. 22 comma 3 del DLgs. 148/2015, pari a 36 mesi in un quinquennio mobile, comincia a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.
In via preliminare, va ricordato come l’art. 21 del DLgs. 148/2015 indichi il contratto di solidarietà nel novero delle causali di intervento della CIGS, che comprende anche la riorganizzazione aziendale nonché la crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività
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