Per l’Antitrust imposta sui money transfer con effetti discriminatori
La nuova imposta sulle rimesse di denaro, introdotta dall’art. 25-novies del DL 119/2018 convertito, risulta ingiustificatamente discriminatoria e suscettibile di alterare il corretto confronto competitivo. La segnalazione, pubblicata nel Bollettino di ieri, arriva dall’Antitrust.
Il citato art. del DL 119/2018 ha istituito, da quest’anno, un’imposta sui trasferimenti di denaro, escluse le transazioni commerciali, effettuate verso Paesi non appartenenti all’Unione europea e da istituti di pagamento che offrono servizi di rimessa di somme di denaro. L’imposta è dovuta nella misura dell’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro.
Secondo l’Autorità garante della concorrenza, la nuova imposta è discriminatoria perché applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti di pagamento (“money transfer operator” – MTO), ma non dalle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio, in particolare le banche italiane ed estere e Poste italiane spa. Essa può alterare il corretto confronto competitivo, poiché si traduce in un elemento di costo gravante solo sugli istituti di pagamento, riducendo la loro capacità di formulare offerte competitive, a parità di altre condizioni.
La nuova imposta potrebbe poi ridurre ulteriormente il grado di trasparenza sulle condizioni economiche praticate per il servizio di rimesse di denaro – spiega ancora l’Antitrust – in un contesto in cui i costi complessivi del servizio già risultano di difficile comparazione, poiché dipendono da numerose e mutevoli variabili, tra cui commissioni e spread sui tassi di cambio. Ciò può determinare un ulteriore aumento dei costi di ricerca per i consumatori, riducendo così gli incentivi per gli operatori a competere efficacemente.
Per questi motivi, l’Autorità auspica che la norma citata possa essere oggetto di opportune modifiche.
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